Art. 46.
(Proroga dei poteri degli organi della Regione).

      1. Fino all'insediamento della nuova Assemblea legislativa regionale sono prorogati i poteri della precedente. Fino all'insediamento dei nuovi organi di governo, quelli in carica continuano a svolgere l'attività di ordinaria amministrazione e, salva la ratifica dei nuovi organi, adottano gli atti urgenti e indifferibili, ivi compresi quelli diretti a garantire l'adempimento di obblighi derivanti dalla normativa internazionale e comunitaria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 45.
      2. In caso di annullamento delle elezioni o nei casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa regionale, il Presidente della Regione in carica indice le nuove elezioni da tenersi entro sei mesi da tali eventi.
      3. Con legge regionale statutaria sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.